Signor Presidente, Onorevoli Deputati, voglio premettere innanzitutto che le iniziative legislative adottate dal Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di diritto d’asilo hanno posto il nostro Paese tra gli Stati maggiormente collaborativi ai fini della realizzazione del «diritto di asilo unico» perseguito dall’Unione europea.
Mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale sono state introdotte, tra l’altro, disposizioni in materia di: composizione e funzionamento delle Commissioni territoriali; permanenza sul territorio del richiedente asilo durante la procedura per il riconoscimento dello status; comparizione personale all’audizione e consegna dei documenti di cui il richiedente è in possesso; casi di accoglienza nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e individuazione dei casi di trattenimento.


Va peraltro ricordato che il fenomeno della richiesta di protezione internazionale ha assunto in Italia, negli ultimi anni, dimensioni rilevanti, i numeri riguardanti le domande pervenute alle Commissioni territoriali (nel 2005 erano n. 7.287; nel 2006 n. 10.348; nel 2007 n. 14.053; nel 2008 n. 31.097; nel 2009 n. 17.992) pongono il nostro Paese ai primi posti della classifica mondiale dei Paesi di destinazione preferiti dagli immigrati.
Per far fronte a tale fenomeno - in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 12 settembre 2008 - sono state istituite con decreto del Ministro dell’interno in data 14 ottobre 2008, cinque Sezioni nell’ambito delle Commissioni territoriali di Bari, Siracusa, Foggia, Crotone e Roma, che operano con gli stessi poteri delle rispettive Commissioni e sono composte dai membri supplenti delle medesime. Con decreto del Ministro in data 14 gennaio 2009, è stata, inoltre, istituita una Sezione nell’ambito della Commissione di Trapani per le esigenze di Lampedusa mentre con successivo decreto del 14 gennaio 2010 è stata istituita, con validità fino al 31 dicembre, una Sezione a Torino, distaccata a Bologna ed è stata prorogata l’attività delle Sezioni di Roma, Siracusa, Foggia e Crotone.
L’istituzione di tali Sezioni - il cui lavoro è andato ad aggiungersi a quello delle Commissioni già operanti - ha permesso di portare il tempo di trattazione delle istanze ad una media di tre mesi circa, contro quella europea che è più del triplo rispetto a quella italiana (si pensi che Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno tempi vicino all’anno ed anche di più).
Relativamente al caso specifico del cittadino turco ER AVNI, destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione adottata dalla Corte d’Assise di Perugia il 20 dicembre 2006 e confermata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino il 22 febbraio scorso, faccio presente che lo stesso ha presentato ricorso al Tribunale di Bari avverso il diniego emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato e che il 20 aprile scorso il medesimo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento di espulsione. Alla prima udienza del 18 maggio scorso, il giudizio, in seguito alla presentazione delle memorie difensive, è stato rinviato al 10 giugno.
In attesa della pronuncia definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria e in applicazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, lo straniero è stato dimesso dal Centro di Identificazione ed espulsione di Bari, ove era stato trattenuto e trasferito presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo della stessa città. Recentemente ha ottenuto il trasferimento presso l’abitazione privata di un sacerdote di Bari.
La competenza del Ministero dell’interno si esaurisce con la pronuncia della Commissione territoriale che - tengo a sottolinearlo - ha trattato l’istanza nel pieno rispetto dei termini. Ogni valutazione sulla legittimità della decisione adottata da quest’ultima è riservata alla competente Autorità giudiziaria, nei confronti delle cui decisioni il Governo non può esercitare alcuna forma di condizionamento, per rispetto ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Costituzione.

Il Sottosegretario all’Interno Michelino Davico

Allegato 1 (Il Testo dell’interrogazione)